GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Rilascio della cartella clinica al figlio naturale

Il figlio naturale ha diritto alla esibizione della cartella clinica relativa alla propria nascita, utile ai fini della prova nell'instaurando giudizio per la dichiarazione giudiziale di maternità naturale e pertanto, ricorrendo il timore della distruzione del documento, può esserne disposto il sequestro. Tribunale Roma, 7 giugno 1980.

Nei confronti del soggetto che, rispetto alla conoscenza ed alla disponibilità di un determinato documento amministrativo, vanti un vero e proprio diritto soggettivo non assume alcuna influenza la questione dell'efficacia del diritto di accesso subordinatamente all'adozione dei decreti previsti dall'art. 24 l. 7 agosto 1990 n. 241, venendo piuttosto in considerazione la norma di diritto sostanziale che, a prescindere dalla legge n. 241 cit., fonda il diritto in questione e risulta assistita, sul piano dei rimedi giustiziali, dal procedimento contemplato nell'art. 25 comma 5 legge n. 241 cit. (Nella specie, è stato riconosciuto il diritto di coerede di persona defunta in ospedale ad ottenere dalla direzione sanitaria copia della cartella clinica, con contestuale accoglimento del ricorso giurisdizionale volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 25 comma 5 legge n. 241 cit., l'esibizione del documento in questione). T.A.R. Piemonte, sez. II, 19 marzo 1992, n. 65

Tratto da Iuris Data.

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